Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Puglia in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, e per quanto possa occorrere contro l'Assessore regionale all'ecologia della Regione Puglia avverso la nota n. 13442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia - Assessorato all'ecologia, settore ecologia, avente ad oggetto l'indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di compatibilita' ambientale di impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica. La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 novembre 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Con nota dell'Assessorato dell'ecologia - Settore ecologia, Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche protocollo n. 13422 del 25 settembre 2008, indirizzata tra l'altro anche alla Regione Molise, ad alcune province e comuni pugliesi e molisani, a vari enti e societa' del settore energetico e, per conoscenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione salvaguardia ambientale, la Regione Puglia ha indetto una conferenza di servizi presso i propri uffici, per il giorno 13 ottobre 2008 per l'acquisizione dei pareri, di intese, concerti, nulla-osta o assensi di cui all'art. 14 e segg. della legge n. 421/1990 nonche' ai sensi dell'art. 9 Capo II della legge n. 340/2000, in relazione al giudizio di compatibilita' ambientale di alcuni impianti eolici off-shore e near-shore da realizzare, ad opera della Trevi Energy S.p.a., nel mare antistante la costa di alcuni comuni ricompresi nelle province di Brindisi e Lecce. Per una migliore comprensione della fattispecie occorre considerare come la richiamata societa' Trevi Energy avesse, in data 10 gennaio 2008 presentato istanza al Ministero dell'ambiente, al Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' al Ministero dello sviluppo economico, sia ai fini dell'autorizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 287/93, sia ai fini dell'avvio del procedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, relativamente alla installazione ed esercizio di un impianto industriale off-shore per la produzione di energia da fonte eolica della potenza nominale di 150 MV da realizzarsi nel mare antistante la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (Brindisi), San Pietro Vernotico (Brindisi) e Lecce. Successivamente, con nota in data 27 maggio 2008, indirizzata al Ministero dell'ambiente - direzione per la salvaguardia ambientale, rappresentava l'attenzione che la regione Puglia aveva dimostrato nei confronti degli impianti eolici; a fronte di detto impegno riteneva doveroso che fosse la stessa regione ad esercitare le correlate procedure di V.I.A. come tecnicamente motivato dagli uffici dell'Assessorato all'ecologia e alle politiche energetiche in altra nota che univa alla propria e nella quale, sostanzialmente si invocava l'applicazione della disciplina sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 4/2008. Il presidente della Regione Puglia concludeva invitando il Ministero ad apprezzare l'impegno della Puglia, evitare ogni malinteso o contenzioso e, nelle more sospendere le procedure avviate. A siffatta nota faceva seguito, da parte della competente Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente nota di risposta esplicativa delle competenze in ordine ai procedimenti di V.I.A. relativamente agli impianti in questione. In sostanza, pur ribadendo la competenza statale, si manifestava la «piena disponibilita' al raggiungimento di una soluzione adeguata per evitare non volute situazioni di conflitto», e si rappresentava al contempo alla Conferenza Stato-regioni, cui la nota ministeriale era indirizzata per conoscenza, «l'esigenza di un incontro non piu' procrastinabile per analizzare i fondamenti applicativi della norma in contestazione». Di fronte a siffatto invito, rivolto da parte statale, nel pieno rispetto dello spirito di leale collaborazione che permea i rapporti tra lo Stato e le autonomie, soprattutto nelle materie poste al confine tra le reciproche competenze istituzionali, la Regione Puglia decideva di passare alle vie di fatto, procedendo, con la nota indicata in epigrafe che si impugna, a convocare unilateralmente la Conferenza dei servizi relativa al giudizio di impatto ambientale sugli impianti in questione. In tal modo la Regione Puglia ha manifestato in maniera univoca la volonta' di arrogarsi la competenza in materia di V.I.A. sugli impianti de quibus disconoscendo una competenza statale che, come si dimostrera', invece sussiste. La nota regionale n. 13422 del 25 settembre 2008 e' lesiva delle competenze statali costituzionalmente riconosciute dall'art. 117, sia dal comma 2 lett. s), in materia di tutela dell'ambiente e di ecosistema, sia dal comma 3 dello stesso art. 117 della Costituzione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di governo del territorio, oltre che dall'art. 118 della Costituzione concernente la ripartizione delle competenze amministrative, nonche' per contrasto con il principio di leale collaborazione. Preliminarmente occorre rilevare come la disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, come modificato dall'art. 2 comma 158 della legge n. 244/2007 preveda l'autorizzazione statale in ordine alla installazione degli impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica: la competenza spetta nello specifico al Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima». Agevole e' la comprensione della ratio della normativa citata: gli impianti off-shore, anche se l'energia prodotta viene a convogliarsi nel territorio di un comune e quindi di una regione, sono comunque ubicati in mare, al di fuori del territorio regionale e, quindi in un ambito territoriale di esclusiva titolarita' statale. Per quanto attiene alla indizione del procedimento di V.I.A., con specifico riferimento agli impianti oggetto della presente controversia, la competenza e' ugualmente statale, come emerge chiaramente dall'art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), nel testo entrato in vigore il 28 luglio 2007, che reca un principio fondamentale non derogabile dalla Regioni nella materia de qua. L'applicabilita' della richiamata disciplina agli impianti in questione - e non, come ritenuto dalla Regione Puglia di quella successivamente introdotta dal decreto legislativo n. 4/2008 nella parte in cui modifica lo stesso citata art. 25 - e' indubbia, in quanto l'art. 35 del medesimo d.lgs. n. 4/2008, al comma 2-ter, espressamente prevede che «le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento». Nel caso di specie e' innegabile che l'avvio del procedimento sia avvenuto con la presentazione della istanza da parte della societa' Trevi Energy in data 10 gennaio 2008, ricevuta dal Ministero il 16 gennaio, e quindi in epoca ampiamente antecedente all'entrata in vigore del citato d.lgs. in data 13 febbraio 2008. Tale circostanza esime dalla necessita' di ogni interpretazione della nuova formulazione dell'art. 25, non applicabile per ragioni diacroniche alla fattispecie di cui si tratta. La condotta tenuta dalla Regione Puglia e' altresi' lesiva del principio di leale collaborazione, che acquista un autonomo rilievo ai fini dell'annullamento dell'atto impugnato, indipendentemente dalla soluzione concernente la titolarita' in concreto della competenza controversa. E' infatti innegabile che la Regione Puglia, di fronte ad una interpretazione contestata di un disposto normativo, disattendendo l'indicazione statale di avviare un incontro non piu' procrastinabile per analizzare i fondamenti applicativi della norma in contestazione, nell'ambito della sede istituzionale idonea, quale la Conferenza Stato-regioni, al fine di individuare una soluzione adeguata per evitare non volute soluzioni di conflitto, abbia deciso di risolvere unilateralmente il potenziale conflitto, emanando l'atto di convocazione che si impugna, che - paradossalmente - presuppone l'applicabilita' di un atto legislativo dello stesso Stato. Ricorrono pertanto le condizioni affinche' la Corte costituzionale, che ha sancito il divieto per lo Stato e per le regioni di pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti di competenza tramite proprie disposizioni di legge e atti amministrativi (cfr. sent. N. 199/2004) proceda all'annullamento dell'atto impugnato. Con riserva di richiedere l'inibitoria dell'atto impugnato ove, da una verifica amministrativa in corso risultasse impossibile alle amministrazioni statali dar corso regolarmente alle istanze presentate da Trevi Energy.