Ricorso  per  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,  presso  i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia; 
    Contro la Regione Puglia in persona del presidente  della  giunta
regionale  pro  tempore,  e  per  quanto   possa   occorrere   contro
l'Assessore regionale all'ecologia della Regione  Puglia  avverso  la
nota  n.  13442  del  25  settembre  2008  della  Regione  Puglia   -
Assessorato  all'ecologia,  settore  ecologia,  avente   ad   oggetto
l'indizione  di  una  conferenza  di  servizi  per  il  giudizio   di
compatibilita'  ambientale  di  impianti  eolici  off-shore  per   la
produzione di energia elettrica. 
    La  proposizione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa   dal
Consiglio dei ministri  nella  riunione  del  19  novembre  2008  (si
depositeranno  estratto  del  verbale  e   relazione   del   ministro
proponente). 
    Con  nota  dell'Assessorato  dell'ecologia  -  Settore  ecologia,
Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche  protocollo  n.
13422 del 25 settembre  2008,  indirizzata  tra  l'altro  anche  alla
Regione Molise, ad alcune province e comuni pugliesi  e  molisani,  a
vari enti e societa' del settore  energetico  e,  per  conoscenza  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  -
Direzione salvaguardia ambientale, la Regione Puglia ha  indetto  una
conferenza di servizi presso  i  propri  uffici,  per  il  giorno  13
ottobre 2008 per l'acquisizione  dei  pareri,  di  intese,  concerti,
nulla-osta o assensi di cui  all'art.  14  e  segg.  della  legge  n.
421/1990 nonche'  ai  sensi  dell'art.  9  Capo  II  della  legge  n.
340/2000, in relazione al giudizio di  compatibilita'  ambientale  di
alcuni impianti eolici off-shore e near-shore da realizzare, ad opera
della Trevi Energy S.p.a., nel mare antistante  la  costa  di  alcuni
comuni ricompresi nelle province di Brindisi e Lecce. 
    Per  una  migliore   comprensione   della   fattispecie   occorre
considerare come la richiamata societa' Trevi Energy avesse, in  data
10 gennaio 2008 presentato istanza  al  Ministero  dell'ambiente,  al
Ministero dei trasporti e della  navigazione,  nonche'  al  Ministero
dello sviluppo economico, sia ai fini dell'autorizzazione,  ai  sensi
del d.lgs. n. 287/93, sia ai  fini  dell'avvio  del  procedimento  di
Valutazione dell'Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006,
relativamente  alla  installazione  ed  esercizio  di   un   impianto
industriale off-shore per la produzione di energia  da  fonte  eolica
della potenza nominale di 150 MV da realizzarsi nel  mare  antistante
la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (Brindisi),  San  Pietro
Vernotico (Brindisi) e Lecce. 
    Successivamente, con nota in data 27 maggio 2008, indirizzata  al
Ministero dell'ambiente - direzione per la  salvaguardia  ambientale,
rappresentava l'attenzione che la regione Puglia aveva dimostrato nei
confronti degli impianti eolici; a fronte di detto  impegno  riteneva
doveroso che fosse la  stessa  regione  ad  esercitare  le  correlate
procedure  di  V.I.A.  come  tecnicamente   motivato   dagli   uffici
dell'Assessorato all'ecologia e alle politiche energetiche  in  altra
nota che  univa  alla  propria  e  nella  quale,  sostanzialmente  si
invocava l'applicazione  della  disciplina  sopravvenuta  di  cui  al
d.lgs. n. 4/2008.  Il  presidente  della  Regione  Puglia  concludeva
invitando il Ministero ad apprezzare l'impegno della Puglia,  evitare
ogni malinteso o contenzioso e, nelle more  sospendere  le  procedure
avviate. 
    A  siffatta  nota  faceva  seguito,  da  parte  della  competente
Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero  dell'ambiente
nota  di  risposta  esplicativa  delle  competenze   in   ordine   ai
procedimenti di V.I.A. relativamente agli impianti in  questione.  In
sostanza, pur ribadendo la  competenza  statale,  si  manifestava  la
«piena disponibilita' al raggiungimento di una soluzione adeguata per
evitare non volute situazioni di conflitto», e  si  rappresentava  al
contempo alla Conferenza Stato-regioni, cui la nota ministeriale  era
indirizzata per conoscenza,  «l'esigenza  di  un  incontro  non  piu'
procrastinabile per analizzare i fondamenti applicativi  della  norma
in contestazione». 
    Di fronte a siffatto invito, rivolto da parte statale, nel  pieno
rispetto dello spirito di leale collaborazione che permea i  rapporti
tra lo Stato e le  autonomie,  soprattutto  nelle  materie  poste  al
confine tra le reciproche competenze istituzionali, la Regione Puglia
decideva di passare alle  vie  di  fatto,  procedendo,  con  la  nota
indicata in epigrafe che si impugna, a convocare  unilateralmente  la
Conferenza dei servizi relativa al  giudizio  di  impatto  ambientale
sugli impianti in  questione.  In  tal  modo  la  Regione  Puglia  ha
manifestato in maniera univoca la volonta' di arrogarsi la competenza
in materia di V.I.A.  sugli  impianti  de  quibus  disconoscendo  una
competenza statale che, come si dimostrera', invece sussiste. 
    La nota regionale n. 13422 del 25 settembre 2008 e' lesiva  delle
competenze statali costituzionalmente riconosciute dall'art. 117, sia
dal comma 2 lett.  s),  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e  di
ecosistema, sia dal comma 3 dello stesso art. 117 della  Costituzione
in  materia  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale
dell'energia e di governo del territorio,  oltre  che  dall'art.  118
della  Costituzione  concernente  la  ripartizione  delle  competenze
amministrative, nonche' per  contrasto  con  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    Preliminarmente  occorre  rilevare  come  la  disciplina  di  cui
all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, come modificato dall'art. 2 comma
158 della legge  n.  244/2007  preveda  l'autorizzazione  statale  in
ordine alla installazione degli  impianti  eolici  off-shore  per  la
produzione di energia elettrica: la competenza spetta nello specifico
al Ministero dei  trasporti,  sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, «con le modalita' di cui al comma 4 e previa  concessione
d'uso del demanio  marittimo  da  parte  della  competente  autorita'
marittima». 
    Agevole e' la comprensione della ratio  della  normativa  citata:
gli  impianti  off-shore,  anche  se  l'energia  prodotta   viene   a
convogliarsi nel territorio di un comune e  quindi  di  una  regione,
sono comunque ubicati in mare, al di fuori del  territorio  regionale
e, quindi in un ambito territoriale di esclusiva titolarita' statale. 
    Per quanto attiene alla indizione del procedimento di V.I.A., con
specifico  riferimento   agli   impianti   oggetto   della   presente
controversia,  la  competenza  e'  ugualmente  statale,  come  emerge
chiaramente  dall'art.  25  del  d.lgs.  n.  152  del  2006   (codice
dell'ambiente), nel testo entrato in vigore il 28  luglio  2007,  che
reca un principio fondamentale non  derogabile  dalla  Regioni  nella
materia de qua. 
    L'applicabilita' della richiamata  disciplina  agli  impianti  in
questione - e non, come  ritenuto  dalla  Regione  Puglia  di  quella
successivamente introdotta dal decreto legislativo  n.  4/2008  nella
parte in cui modifica lo stesso citata art.  25  -  e'  indubbia,  in
quanto l'art. 35 del medesimo  d.lgs.  n.  4/2008,  al  comma  2-ter,
espressamente prevede che «le procedure  di  VAS  e  di  VIA  avviate
precedentemente all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
concluse ai sensi delle  norme  vigenti  al  momento  dell'avvio  del
procedimento». Nel caso di  specie  e'  innegabile  che  l'avvio  del
procedimento sia avvenuto con la presentazione della istanza da parte
della societa' Trevi Energy in data 10  gennaio  2008,  ricevuta  dal
Ministero il 16 gennaio, e quindi  in  epoca  ampiamente  antecedente
all'entrata in vigore del citato d.lgs. in  data  13  febbraio  2008.
Tale circostanza esime dalla necessita' di ogni interpretazione della
nuova  formulazione  dell'art.  25,  non  applicabile   per   ragioni
diacroniche alla fattispecie di cui si tratta. 
    La condotta tenuta dalla Regione Puglia e'  altresi'  lesiva  del
principio di leale collaborazione, che acquista un  autonomo  rilievo
ai  fini  dell'annullamento  dell'atto  impugnato,  indipendentemente
dalla  soluzione  concernente  la  titolarita'  in   concreto   della
competenza controversa. E' infatti innegabile che la Regione  Puglia,
di fronte ad una interpretazione contestata di un disposto normativo,
disattendendo l'indicazione statale di avviare un incontro  non  piu'
procrastinabile per analizzare i fondamenti applicativi  della  norma
in contestazione, nell'ambito della sede istituzionale idonea,  quale
la Conferenza Stato-regioni, al fine  di  individuare  una  soluzione
adeguata per evitare non volute soluzioni di conflitto, abbia  deciso
di risolvere unilateralmente il potenziale conflitto, emanando l'atto
di convocazione che si impugna, che -  paradossalmente  -  presuppone
l'applicabilita' di un atto legislativo dello stesso Stato. Ricorrono
pertanto le condizioni affinche'  la  Corte  costituzionale,  che  ha
sancito il divieto per lo Stato e per le regioni di pretendere, al di
fuori delle procedure previste  da  disposizioni  costituzionali,  di
risolvere direttamente gli eventuali conflitti di competenza  tramite
proprie disposizioni di legge e atti amministrativi  (cfr.  sent.  N.
199/2004) proceda all'annullamento dell'atto impugnato. 
    Con riserva di richiedere l'inibitoria dell'atto  impugnato  ove,
da una verifica amministrativa in corso risultasse  impossibile  alle
amministrazioni  statali  dar   corso   regolarmente   alle   istanze
presentate da Trevi Energy.